Caravaggio “colla croce in petto”, cavaliere di Malta, su esplicita richiesta dell’Ordine e su “concessione “ di papa Paolo V. La documentazione

- Scritto da Redazione de Gliscritti: 07 /03 /2022 - 14:09 pm | Permalink | Homepage
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Riprendiamo sul nostro sito due documenti relativi a Caravaggio “colla croce in petto”, come scrisse Susinno, cioè Caravaggio con l’abito “crociato” dei Cavaleri di Malta. I due documenti sono pubblicati su M. Bona Castellotti, Il paradosso di Caravaggio, Milano, Rizzoli, 1998, alle pp. 177-179. Il secondo è stato tradotto dal latino dalla dott.ssa Teresa Romano. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Caravaggio. Su Caravaggio cavaliere di Malta cfr. S. Macioce, Caravaggio: il pittore “colla croce in petto”, in S. Macioce (a cura di), I Cavalieri di Malta e Caravaggio, Roma, Logart Press, 2010, pp. 96-122, oltre a La firma del Merisi con una “f”: fra’ Michele Angelo da Caravaggio. L’unica opera firmata dal pittore quando divenne cavaliere “colla croce in petto”, da Stefania Macioce sul nostro sito.

Il Centro culturale Gli scritti (7/3/2022)

1/ Supplica del Gran Maestro dei Cavalieri di Malta al pontefice (7 febbraio 1608)

Beatissimo padre, Desiderando il gran maestro della sacra religione gierosolimitana d'honorar alcune persone virtuose, e meritevoli, c'hanno desiderio, e divotione di dedicarsi al suo servigio, e della sua religione; né havendo per hora altro modo da poter più commodamente farlo. Supplica humilmente la santità vostra, che, con un suo breve, si degni concedergli autorità e facultà, per una volta tanto, di poter decorare et ornare dell'habito di cavaliero magistrale due persone a lui ben viste e da lui nominande. Non ostante ch'uno di essi habbia, altre volte in rissa, commesso un'homicidio. E non ostante che dal capitolo generale di detta religione sia stato prohibito, che simil habito di cavaliero magistrale non si possa più concedere. Che lo riceverà a gratia singolarissima, per il desiderio grande, che tiene d'honorar simili persone virtuose, e meritevoli. E nostro signor Iddio lungamente la conservi.
Die 7 februarii 1608. Alla santità di nostro signore per il gran maestro della religione gierosolimitana. Facoltà al gran maestro di poter dare l'habito magistra le a due persone, a lui ben viste, ancorché una di esse havesse in rissa commesso homicidio. Sanctissimo placuit

(Archivio Segreto Vaticano, Secr. Brevium 428, ff. 365, 366v. Trascrizione di Sandro Corradini, in Bona Castellotti, cit., p. 177)

2/ Concessio di Paolo V (15 febbraio 1608)

Al diletto figlio Alof Wignacourt gran maestro degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Paolo papa V. O figlio diletto salute e….

Siamo indotti per i meriti della Tua straordinaria devozione nei nostri confronti e della sede apostolica a concederti con favore tutto ciò per cui possa renderti gradito alle persone che ti seguono, o altrimenti gradite o accette.

Dunque benevolmente disposti alle suppliche che a tuo nome sono state a noi umilmente rivolte, per l’autorità apostolica a Te concediamo e partecipiamo a tenere delle presenti la facoltà di ricevere tra i fratelli tuoi soldati chiamati magistrali, purché non osti altro legittimo impedimento, due persone con sentimento benevolo nei tuoi confronti da scegliersi e nominarsi per mezzo di te, anche se una di queste abbia commesso omicidio in una rissa, e a quelle di esibire l’abito che è solito essere indossato dagli stessi fratelli soldati magistrali, e di concedere e permettere alle medesime affinché possano e abbiano la forza di fruire, avvantaggiarsi e godere liberamente e lecitamente senza assolutamente alcuna differenza di tutti e singoli i favori e gli onori, le prerogative, le preminenze e le remissioni delle quali gli altri fratelli soldati magistrali per diritto, uso, consuetudine o per qualunque altro modo usano, si avvantaggiano e godono, o possono fruire, avvantaggiarsi e godere e potranno in qualunque modo in futuro usare, fruire e godere.

Non ostando le costituzioni e le disposizioni apostoliche, o anche il giuramento con confermazione apostolica di detto hospitale, o gli statuti rafforzati da qualche altra fermezza e le consuetudini consolidate e le disposizioni capitolari, quelle soprattutto dalle quali si mette in guardia espressamente del fatto che non siano ammessi all’abito dell’Hospitale coloro che abbiano commesso omicidio.

Per tale ragione tale abito dei fratelli soldati magistrali a nessuno più oltre venga esibito e concesso, per gli usi e le nature, i privilegi anche concessi e con lettere apostoliche al medesimo hospitale, e al suo gran maestro, al congresso e ai fratelli, agli altri superiori e alle persone sotto qualunque tenore e forma o con qualsivoglia anche deroghe di deroghe e altre più efficaci ed insolite clausole anche irritanti, e anche decise in genere o in specie o altrimenti in contrario delle premesse in qualsiasi modo concessi confermati e approvati.

E in tutte queste disposizioni e nelle singole i termini di queste o se di parola in parola venissero espresse ed inserite nelle presenti come pienamente e sufficientemente espresse, ed inserite ritenendo quelle come ancora altrimenti vigenti hac vice solo specialmente ed espressamente deroghiamo, e a tutte le rimanenti contrarie.

Dato presso san Marco sotto l’anello del pescatore nel giorno 15 di febbraio 1608 nell’anno terzo.

Se piace al s.mo potrà essere presentato davanti al sig. cardinale Aldobrandino prefetto L. cardinale Blanchectus. Scipo Cobellutius.

(testo latino in Bona Castellotti, cit., pp. 178-179; traduzione della dott.ssa Teresa Romano)