Il ddl CirinnĂ . Considerazioni giuridiche e non solo sulle unioni civili, di Andrea Lonardo

- Scritto da Redazione de Gliscritti: 18 /01 /2016 - 12:40 pm | Permalink | Homepage
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Riprendiamo sul nostro sito un articolo di Andrea Lonardo. Per approfondimenti, vedi la sotto-sezione Famiglia, affettività e sessualità, omosessualità e gender nella sezione Carità, giustizia e annunzio.

Il Centro culturale Gli scritti (18/1/2016)

1/ L’articolo 29 della Costituzione. L’obbligo costituzionale di differenziare un’eventuale normativa sulle unioni civili dall’istituto matrimoniale o, altrimenti, di affrontare l’iter legislativo necessario per una modifica della Costituzione

Le grandi perplessità sul ddl Cirinnà sono le perplessità di chi ama la Costituzione.

I padri costituenti (da De Gasperi a Togliatti) riconobbero che l’Italia sarebbe nata come una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1 della Costituzione) e che essa avrebbe riconosciuto «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 della Costituzione).

È evidente ad ognuno, e non solo a chi è studioso di diritto costituzionale, che cosa intendessero i padri costituenti per “famiglia”.

Modificare la Costituzione è certamente possibile, ma tale possibilità è così estrema che gli stessi padri costituenti ne determinarono le modalità in maniera estremamente stretta.

Ogni modifica costituzionale può avvenire solo a condizione che le 2 Camere abbiano deliberato separatamente per ben due volte in merito allo stesso disegno di legge, distanziando di tre mesi la seconda  votazione dalla prima, e ottenendo nella seconda votazione i due terzi dei consensi delle due Camere (art. 138). Se la proposta di revisione costituzionale ottenesse nelle due Camere solo la maggioranza assoluta e non quella dei due terzi, allora si renderebbe necessario un referendum costituzionale - diverso dal normale istituto referendario - nel quale la modifica di legge dovrebbe ottenere la maggioranza dei 2/3 dei consensi.

La soglia dei due terzi dei voti – sia essa delle Camere o della nazione – intende proteggere il dettato costituzionale quale tesoro prezioso dei cittadini, presidio ultimo, invalicabile, dei diritti e degli equilibri, perché, per usare le parole di Zagrebelsky, la Costituzione è «ciò che ci siamo dati da sobri a valere per i momenti in cui siamo sbronzi»[1].

Modificare la nostra Costituzione, estremamente rigida, con una votazione parlamentare ordinaria – o peggio ancora tramite sentenze della magistratura che a partire da singoli casi scardinino il dettato costituzionale, bypassando lo stesso Parlamento – sarebbe nella logica della nazione italiana un intervento devastante dal punto di vista giuridico, un atto di arbitrio inammissibile da parte di una coscienza democratica.

Per questo, per le legittime richieste di diritti da parte di unioni di persone dello stesso sesso, deve essere trovata un’altra strada. La Costituzione si oppone all’equiparazione di queste con l’istituto del matrimonio[2]. Le unioni civili debbono essere diverse nella forma e nella sostanza dalla “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, se si vuole essere fedeli alla Costituzione – se ne vedrà più avanti quello che sembra essere il motivo fondamentale.

Ma questa grande limitazione non mette assolutamente in discussione che sia legittimo parlare di diritti e di doveri di una forma specifica di unione fra persone che deve appunto essere precisata e che sia ancor più legittimo proporre disegni legislativi volti a punire ogni offesa omofobica. Solo per fare qualche esempio, è giusto e buono che si affrontino e si diano risposte positive a eventuali questioni rimaste irrisolte legate alla cura del partner in condizioni di malattie o questioni legate alla trasmissione di un'eredità o al protrarsi del diritto di abitare in una residenza alla scomparsa del partner.  

Per questo il linguaggio di chiunque legittimamente avversi il ddl Cirinnà deve tendere ad indicare il positivo e non a generare disprezzo

2/ Il sesso e la maternità/ paternità come caratteristiche della “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”

Un primo elemento è determinante nella centralità della famiglia naturale nel dettato costituzionale, così come viene poi esplicitato dalla giurisprudenza: quello del sesso. Se uno dei due sposi rifiuta dal principio il gesto sessuale, il matrimonio può essere dichiarato nullo, tanto la sessualità è centrale nella relazione.

Non solo. Le due persone si impegnano a vivere una relazione esclusiva, al punto che la presenza di una terza persona è motivo di giusta separazione. Infatti, l’articolo 143 del Codice di diritto civile, che viene letto nel corso della celebrazione del matrimonio, recita far l’altro: «Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione».

Si noti che qui nel termine “fedeltà” debbono essere considerati insieme l’aspetto fisico e quello affettivo dell’unione.

Per quel che riguarda le unioni civili sembra, invece, che giustamente l’intenzione del legislatore sia di prescindere sia dal fatto che le due persone vivano fin dal principio la sessualità – e quale sarebbe poi il gesto sessuale la cui assenza  determinerebbe la nullità delle stesse? – sia dalla rilevanza dell’infedeltà, quale giusta causa di scioglimento, ai fini dell’eventuale pretesa del mantenimento economico successivo del coniuge che subisse la rottura dell’unione stessa.

Le unioni sembrano privilegiare il legame affettivo-psicologico e desiderano, nella mente dei proponenti la legge, che non si entri nel merito dell’esercizio della sessualità e della fedeltà delle due persone dell’unione stessa.

Ma il secondo elemento è quello decisivo ed è merito della discussione attuale averlo riproposto con forza: è l’elemento della fecondità, è la maternità/paternità.

Prima delle discussioni recenti nessuno sembrava essere interessato ai figli, anzi chiunque legasse in maniera inscindibile gli affetti alla genitorialità veniva facilmente accusato di essere bigotto e retrogrado. Non doveva esserci legame, nella mentalità propugnata da tanti maestri del pensiero moderno, fra affetti e fecondità, fra sesso e figli. Anzi questo legame andava reciso decisamente.

La novità positiva del dibattito odierno è che dovunque, soprattutto da parte di moltissime personalità laiche e di moltissime femministe, si desidera un chiarimento su questo rapporto.

Da parte dei proponenti il ddl Cirinnà un’eventuale nuova legge che conferisse diritti, ma non quello dell’adozione, sarebbe una sconfitta, perché si pretende che una unione debba considerare anche i figli. Coloro, invece, che si riconoscono nell’articolo 29 della Costituzione – è un paradosso significativo questa inversione delle parti troppo poco sottolineato – sono possibilisti su di un riconoscimento di diritti da parte di nuove unioni civili, a condizione che tali unioni siano giustamente diverse dall’istituto matrimoniale esattamente a motivo dell’impossibilità sessuale di avere figli.

Per quel che riguarda la famiglia così come emerge dal dettato dell’articolo 29 della Costituzione e dalla giurisprudenza susseguente, il rifiuto esplicito di avere figli rende nullo il matrimonio. La maternità/paternità, da questo punto di vista, non è una possibilità, ma un elemento strutturale essenziale dell’istituto nuziale anche se esso non dovesse poi essere possibile per ragioni ad esempio fisiologiche o di età. Ogni volta che si celebra un matrimonio l’ufficiale dello Stato è tenuto a recitare un preciso articolo del Codice di diritto civile riguardante i futuri figli. Anche quando a celebrare il matrimonio è un sacerdote in un matrimonio con effetti civili, egli è tenuto a leggere ad alta voce, fra gli altri, l’articolo 147: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis» - si vedrà più avanti la questione dei diritti dei figli che viene richiamata da questa disposizione.

Dal punto di vista delle unioni, invece, anche se si cerca di fissare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla questione dell’adozione come se essa fosse essenziale, è evidente che, a differenza del matrimonio, non si intende la maternità/paternità come elemento cardine dell’unione stessa. Anzi la si vuole escludere come condizione necessaria indefettibile, immaginando che la maggior parte delle unioni non accederebbe mai, per scelta spontanea, ad una adozione, ove essa fosse resa possibile dalle leggi dello Stato. Non si prevede, infatti, che uno dei due partner possa fare ricorso ad un avvocato se l’altro partner decidesse di rifiutarsi di adottare.

Ciò che nell’istituto matrimoniale è centrale, nelle unioni è una mera ipotesi, una pura possibilità accidentale. Stralciare, eventualmente, qualsiasi disposizione legislativa sui figli da un disegno di legge sulle unioni civili vorrebbe dire sanzionare ulteriormente la differenza di tali unioni dal matrimonio stesso.

Qui l’Italia sembra essere ancora una volta avanti e non indietro rispetto ad altre democrazie europee ed occidentali. Ha la coscienza che una legge che equipari il matrimonio alle unioni civili è, in realtà, astratta e non rispondente alle differenze insite nei due tipi di relazione.  Non ha senso parlare giuridicamente di famiglia, laddove la finalità dei figli non sia ritenuta centrale e tale è la situazione di una eventuale legge sulle unioni.

3/ I diritti dei figli e delle donne

Un ulteriore elemento nuovo del dibattito è dato dall’emergere della posizione di molte femministe, di esponenti laici oltre che credenti, della necessità di avere ben presente i diritti delle persone più deboli, che appaiono essere i bambini e delle donne. Sempre più frequenti sono, infatti, gli interventi di chi, in Italia come in altre parti del mondo, richiede che si affermi chiaramente che non si ha alcun diritto ad avere figli, né da parte di famiglie, né da parte di unioni civili, e che questo principio deve essere chiaramente ricordato in qualsiasi nuova disposizione su nuove forme di unione.

Si pensi, in primo luogo, al manifesto Stop surrogacy now, nato in nord-Europa e in ambienti anglosassoni, così come al manifesto italiano redatto da alcune donne che hanno dato origine alle manifestazioni di Se non ora quando[3].

A queste voci si deve certamente aggiungere la novità di manifestazioni pubbliche che esprimono passione per il sesso, per la famiglia e per la trasmissione della vita[4] – da non identificare necessariamente con le modalità della manifestazione stessa[5] -, la cui testimonianza migliore mi sembra essere il Manifesto dei meravigliati di Fabrice Hadjadi, che ritengo a tutt’oggi un capolavoro di spiritualità e di atteggiamento positivo e non difensivo o disprezzante.

Non è una legge successiva, ma la stessa eventuale legge istitutiva delle unioni civili che deve ricordare i diritti dei bambini che non possono essere violati dalle unioni stesse. Ogni altra via sarebbe un equivoco legislativo. Gli articoli del Codice di diritto civile che vengono letti in occasione del matrimonio ricordano esplicitamente l’art. 315-bis che così dispone: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti… ».

Tale articolo, fra l’altro, ricordando il diritto del bambino a “mantenere rapporti significativi con i parenti” ricorda che è ideologico dimenticare che un bambino nato tramite fecondazione assistita ha il diritto di conoscere anche il nonno e la nonna, i bisnonni e le bisnonne, perché la famiglia non è costituita solo dagli immediati genitori.

Una legge sulle unioni civili che sia rispettosa dei diritti di tutti non può negare che vi sia un diritto del bambino ad avere una madre ed un padre. Per cui un’unione civile di un uomo e di una donna deve rispettare tale diritto[6].

La stessa Monica Cirinnà aveva riconosciuto i legittimi diritti dei “cuccioli”, anche se solo in ambito animale, quando come delegata dal Sindaco per le politiche dei Diritti degli Animali aveva emanato nel 2005 il Regolamento comunale sulla tutela degli animali che testualmente recita: «È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario»[7].

Procedere, invece, tramite la concessione di un assenso o peggio ancora tramite l’asserzione da parte del legislatore di un presunto “diritto ad adottare” stravolgerebbe la realtà e, conseguentemente, il bene ed i diritti del bambino. Il bambino dovrà sempre avere il diritto di domandare dov’è la sua mamma – fosse essa anche una portatrice di utero in affitto negli USA o in Nepal – e sarebbe sempre portatore del diritto di negare il nome di padre a quello dei due uomini con cui si trovasse a vivere e che il bambino stesso comprenderebbe non esser suo padre, per la potenza dell’inconscio o per le dissimiglianze morfologiche.

Non si dimentichi che, se si giungesse all’assurdo giuridico di chiamare con il nome di padre due persone dello stesso sesso, al momento della eventuale separazione dei due si giungerebbe alla questione giuridica di dover decidere se la paternità è equivalente in chi ha lo stesso DNA del bambino e in chi non lo ha, di dovere stabilire diritti e doveri delle due figure - quella del padre e quella del compagno del padre - che dovessero entrare in conflitto.

Del diritto del bambino a non essere separato dalla madre e del danno che la separazione dalla madre possa provocare parla tutta la psicologia, dalle origini fino ad oggi. Ogni consiglio ricevuto dalle gestanti da qualsiasi professore di psicologia, pedagogista o pediatra include la maturazione di una consapevolezza che il bambino percepisca già il tono di voce della madre, ne apprenda il timbro, sia aiutato nella crescita dall’assunzione del latte materno stesso, che la crescita abbia il suo habitat migliore nella presenza contemporanea delle due figure  paterna e materna e così via. Se così non fosse e questo venisse oggi contraddetto, un eventuale  ddl come quello della Cirinnà dovrebbe prevedere la chiusura di tutte le Facoltà di psicologia del paese e la macerazione di tutti i libri e di tutto il materiale (come il doudou) approntati dagli esperti di pediatria.

Fra l’altro, la discussione attuale confonde continuamente due realtà assolutamente diverse. Una cosa è l’adozione di un bambino già nato da tempo i cui genitori per diversi motivi non possono più prendersene cura (perché defunti o a motivo di una loro incapacità o per motivi ulteriori), una cosa totalmente diversa è la maternità surrogata dove la situazione di partenza non è quella di un minore abbandonato, bensì quella di qualcuno che induce in maniera “artificiale” la nascita di un bambino per potere averlo neonato in casa propria.

D’altro canto una legge sulle unioni civili, se volesse essere giusta, non potrebbe non includere fra i suoi articoli il riconoscimento esplicito che la pratica della maternità surrogata è lesiva non solo dei diritti del bambino, ma anche dei diritti della donna che porterebbe in grembo il bambino, configurandosi così come una nuova forma di schiavitù post-moderna.

Della pratica della maternità surrogata come lesiva in maniera gravissima dei diritti della donna parlano le femministe stesse:  non c’è una sola parola da aggiungere alle loro dichiarazioni. Un ddl sulle unioni civili che chieda giustamente il riconoscimento di legittimi diritti da parte di adulti dovrebbe al contempo impegnare la nazione italiana nella lotta alla maternità surrogata, conferendo coraggio al nostro esecutivo perché si faccia carico in prima persona di iniziative volte ad impedire che possano essere acquistati bambini da parte di coppie di qualunque tipo – siano esse eterosessuali che omosessuali – nei pochissimi paesi del mondo che ancora non impediscono tale pratica.

Per ulteriori approfondimenti sui motivi per i quali avere un padre e una madre è un bene, cfr. un mio precedente articolo Una scuola che non possa più utilizzare i termini del buon senso: mamma, papà e compagno del papà? Famiglie senza un papà o senza una mamma per definizione? Famiglie senza figli per definizione? Dieci punti interrogativi dopo la manifestazione del 20 giugno, di Andrea Lonardo.

Note al testo

[1] G. Zagrebelsky, Valori e diritti: dietro ai conflitti della politica, in La Repubblica, 22 febbraio 2008.

[2] Il Codice di diritto civile riconosce pure, nell’art. 144, che «I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa… ». In tal modo il matrimonio, per l’ordinamento giuridico, non è il semplice riconoscimento di una relazione tra due persone, bensì un di più che lo Stato riconosce, tutela e incentiva, da un lato, ma dall’altro sanziona, se ci dovessero essere dei ripensamenti, prevedendo gli obblighi reciproci e verso i figli dopo un’eventuale separazione.

[3] Ma si vedano anche le dichiarazioni personali di singole esponenti femministe, come Non tutto è disponibile. Le donne e 9 mesi di vita trasformati in merce, di Luisa Muraro e La femminista svedese Kajsa Ekis Ekman spiega il suo “no” alla legalizzazione della prostituzione ed alla maternità surrogata perché contrarie alla lotta per la dignità della donna. Intervista a Kajsa Ekis Ekman, di Meghan Murphy (con traduzione e adattamento di Maria G. Di Rienzo.

[4] La stessa mobilitazione, in Francia prima e poi in Italia, di moltissime famiglie – molte certamente cristiane, ma con la significativa adesione di rabbini e imam, di tanti laici e, soprattutto, con il consenso anche di personalità omosessuali, è un fatto nuovo del quale è importante cogliere non solo gli eventuali limiti, ma anche la vitalità ed il contributo: in un’Europa che sembrava stanca e ormai senza speranza per il proprio futuro, vedere masse pacifiche scendere in piazza ad esaltare la sessualità e la fecondità, abitare luoghi pubblici con bambini e passeggini, dalla piazza di San Giovanni fino alla piazza del Campidoglio, è certamente qualcosa da salutare non come un’offesa, bensì come un contributo, come merita, fra l’altro,  qualsiasi manifestazione di massa propositiva e non violenta. Per quel che riguarda la parte cattolica, ci sembra bello ricordare un’espressione di papa Francesco – non si vuole qui tirarlo inopportunamente dalla propria parte, bensì solo evocare un atteggiamento importante da lui richiamato - che ha più volte affermato di preferire «mille volte una Chiesa incidentata, piuttosto che chiusa e malata». Con questa espressione si vuole solo ricordare che è legittima ogni critica, ma che l’inazione e la mancanza di propositività su temi così decisivi sono certamente peggiori. Credo vadano riconosciuti ai manifestanti nuovi ed antichi innanzitutto la dignità di figure laiche che manifestano liberamente, anche se si ritiene poi di doverli aiutare a crescere, correggendoli su contenuti o modalità. Straordinario anzi è che, a differenza degli anni passati, questa volta siano i laici stessi e non i pastori a prendere l’iniziativa, intervenendo legittimamente con spirito democratico nella vita della nazione di cui fanno parte, tessendo le fila fra tante componenti del mondo non cattolico e cattolico (in questo ultimo caso superando le antiche lontananze fra parrocchie, gruppi di famiglie, cammino neocatecumenale, Comunione e liberazione, movimenti carismatici e così via).

[5] Se si deve fare riferimento alla posizione della Chiesa, l’ultimo testo in ordine di tempo che deve essere considerato a tutt’oggi come punto di riferimento è quello delle conclusioni del Sinodo. Un numero del documento stesso esprime l’orientamento dei vescovi presenti, anche se non esplicitamente quello del papa stesso, manifestando il sentire della maggioranza di quell’assise: «Circa i progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali, “non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia”. Il Sinodo ritiene in ogni caso del tutto inaccettabile che le Chiese locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all’introduzione di leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone dello stesso sesso» (Documento finale offerto dal Sinodo a papa Francesco, 24/10/2015, n, 76).

[6] Sulla questione del diritto del più debole, in questo caso i diritti del bambino ad avere una madre ed un padre ed il diritto delle donne, cfr. La metamorfosi dei diritti umani. Dal nuovo Sinai di Hannah Arendt alla nuova torre di Babele, di Carlo Cardia e Matrimonio, genitorialità, filiazione tra antropologia e diritto. Quale sintesi per il nuovo millennio, di Carlo Cardia.

[7] Il testo è in Regolamento comunale sulla tutela degli animali, Titolo III - Disposizioni generali, art. 8 n. 6, dicembre 2005, p. 9,  https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/RegolamentoComunaleDirittiAnimali.pdf.