Le indulgenze, di Zoltán Alszeghy, s.j.

- Scritto da Redazione de Gliscritti: 22 /07 /2009 - 14:22 pm | Permalink | Homepage
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Riprendiamo da una pubblicazione ciclostilata del 1975, intitolata L’Anno Santo, senza ulteriori indicazioni, l’articolo di p. Zoltán Alszeghy, alle pp. 41-55, scritto con l’ampiezza della prospettiva storica ed il dettaglio dell’analisi che contraddistinguevano il teologo gesuita. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza on-line di questo testo non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto.
Il Centro culturale Gli scritti 21/7/2009








È significativo per il senso dell’Anno Santo che la parola «giubileo» (sinonimo dell’Anno Santo), nonostante le sue origini bibliche prevalentemente sociali, nel cristianesimo occidentale fosse interpretata come liberazione dai peccati personali.

Già Isidoro di Siviglia, nella sua opera lessicografica delle «Etimologie», pensa che la spiegazione del «giubileo» come perdono perfetto delle colpe, è un superamento cristiano delle usanze ebraiche (PL 82, 222 s.). Quando Bonifacio VIII promulgò nel 1300 il primo «Anno Santo», questo senso era esclusivo nella coscienza dei fedeli. Infatti, il Papa concedeva a coloro che, pentiti e confessati, per un certo periodo visitavano devotamente le basiliche di S. Pietro e S. Paolo, un perdono non solo pieno ma pienissimo di tutti i loro peccati (DS 868).

Questo bene spirituale, il cui desiderio per secoli attirò tante migliaia di pellegrini a Roma, è stato designato con i termini praticamente sinonimi di remissione, perdono, e indulgenza, senza che all’inizio fosse chiara la distinzione tra essi. Progressivamente, l’espressione «indulgenza» è stata riservata ad una forma speciale dell’aiuto che la Chiesa offre ai fedeli per ottenere la salvezza, e questa ebbe una importanza sempre maggiore nella celebrazione degli Anni Santi.

In seguito, l’istituzione delle indulgenze fu oggetto di ardente desiderio delle grandi masse popolari, di critiche e contestazioni violente da parte di fautori di una riforma evangelica della vita ecclesiale, e anche di studio approfondito da parte dei teologi. Malgrado questi studi, il concetto delle indulgenze rimane assai confuso nella mente dei fedeli, e non si può dire davvero che esso tra i teologi sia arrivato ad una chiarificazione piena, nemmeno dopo le ultime esplicitazioni e riforme del 1967.

Ciò si spiega, in quanto l’istituzione delle indulgenze è l’esempio classico di una realtà storica, che attraverso le varie età ha preso forme talmente diverse, che difficilmente se ne scopre la continuità permanente. Vi è chi ritrova le radici delle indulgenze già nelle lettere paoline (2 Cor 2, 10), però solo nel sec. XIV è storicamente documentata la concessione di quel beneficio che oggi chiamiamo indulgenza (DS 1025-1027). In ogni modo, le espressioni arcaiche, che nella pratica contemporanea rievocano ancora le fasi anteriori dell’istituzione, rimangono del tutto inintelligibili, per chi non conosce lo sviluppo casuale e quindi poco rettilineo di questa usanza.

Proprio per questa ragione in un libro che tratta dell’Anno Santo, è indispensabile parlare anche del significato delle indulgenze, che costituiscono un elemento importante anche dell’attuale Anno Santo.


Le indulgenze, nel medioevo

Lo sfondo, senza cui la pratica medievale delle indulgenze resta inintelligibile, è la disciplina penitenziale, di cui costituisce una modifica anzi una attenuazione.

All’inizio del medioevo, era molto forte la persuasione che il penitente dovesse riparare non solo i danni recati al prossimo, ma soddisfare anche all’offesa fatta a Dio, e cancellare così, anche in questa vita, tutta la pena dovuta per il peccato, anche dopo il perdono sacramentale.

Esisteva un sistema, fondato sulla consuetudine, che indicava esattamente, quali castighi corrispondevano ai singoli delitti: per ciascuno di essi, il confessore imponeva come penitenza una determinata misura (piuttosto alta) di digiuni, preghiere, elemosine, pellegrinaggi, ecc. Tale sistema, per la rigida uniformità delle penitenze imposte, viene spesso chiamato «penitenza tariffata».

Ora avveniva che i penitenti per qualche giusta ragione non potevano adempiere le opere loro ingiunte. Per es., un pellegrinaggio in Terra Santa poteva essere impedito dalla guerra, il digiuno da una malattia, ecc. In questi casi, i pastori della Chiesa potevano commutare la soddisfazione imposta con altre opere buone (redenzioni o commutazioni).

Avveniva anche che l’autorità ecclesiastica volesse promuovere una determinata opera interessante il bene comune. Per es., costruzioni di strade, ponti e porti, ospedali o chiese, l’osservanza della tregua di Dio, la partecipazione alle crociate, la raccolta di fondi per la loro organizzazione, ecc. In questi casi, tali opere potevano sostituire parzialmente o totalmente la soddisfazione tradizionalmente tariffata. Molte opere assai importanti per la civilizzazione occidentale potevano realizzarsi soltanto in base a questo sistema.

Il sistema, nonostante i suoi vantaggi, fin dall’inizio diede occasione ad abusi, contro i quali già si pronunciò il Concilio Lateranense IV del 1215 (DS 819). Si concedevano indiscriminatamente e senza misura indulgenze, a scopo di lucro, e per indurre i fedeli a fare le opere buone a cui ci si interessava; si ometteva anche di ammonire i peccatori che condizione necessaria di ogni sostituzione della pena, era la sincera conversione del cuore. Si insinuavano tali abusi specialmente quando venne diffuso l’uso di applicare le indulgenze ai defunti, per attenuare le pene del purgatorio.

Le indulgenze, nell’era tridentina

La teologia medievale si è posta il problema, come sia possibile che l’autorità ecclesiastica possa abolire il debito della pena dovuta ai peccati, specialmente fuori del sacramento della penitenza. Fin dalla fine del sec. XIII, si elaborò una dottrina, che, dal sec. XIV, cominciò ad apparire anche nei documenti del magistero (per es., nell’indizione dell’Anno Santo del 1350: DS 1025-1027), e nel sec. XV venne estesa, con le necessarie modificazioni, anche ai suffragi per i defunti (cfr. i documenti alquanto oscillanti di Sisto IV: DS 1398, 1405-1407, 1416).

È noto quanta importanza ebbe nella storia della riforma la reazione violenta di Lutero contro la predicazione delle indulgenze (cfr. DS 1467 s.). In questa situazione storica, la dottrina medievale sull’indulgenza venne approfondita e sistematicamente elaborata (cfr. per es. il decreto di Leone X, preparato dal Gaetano, DS 1447-1449). Il Concilio di Trento, pur reprimendo energicamente gli abusi, prese le difese dell’istituzione delle indulgenze (DS 1835).

La Santa Sede, di fronte alle obiezioni teoriche dei Giansenisti, difese in seguito non solo la validità e l’utilità della istituzione, ma anche la sua spiegazione teologica, quale si era andata esplicitando dalla fine del medioevo (DS 2640-2643). Questa teoria, introdotta anche nel Codice del diritto canonico (CIC can. 926), è riassunta anche nella Costituzione di Paolo VI sulle indulgenze, con le seguenti parole:

«L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto, e a determinate condizioni, acquista per l’intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi» («Indulgentiarum doctrina», Enchiridium Vaticanum, ed. Dehoniane 1970, n. 2499).

L’indulgenza si riferisce dunque alle «pene temporali»: si suppone che il peccatore sia sinceramente convertito, e così abbia ottenuto il perdono della colpa e la remissione della pena eterna. Per l’indulgenza non è abolita però solamente una pena canonica, ma si rimette «dinanzi a Dio» quella pena che, secondo l’insegnamento tradizionale sancito dal Concilio di Trento (DS 1712-1714), resta da scontare, in questa vita o nel purgatorio.

La Chiesa abolisce o diminuisce le pene temporali, in quanto «dispensa» il «tesoro della Chiesa». Questo tesoro, come Paolo VI spiega nel documento già citato, è «l’infinito ed inesauribile valore, che le espiazioni e i meriti di Cristo hanno presso il Padre». Interpretando l’espressione «tesoro», non dobbiamo dunque indulgere a categorie giuridiche, come se fosse una cosa, o un diritto. Esso è «lo stesso Cristo Redentore, in cui sono e vivono le soddisfazioni e i meriti della sua redenzione» (Ench. Vat. n. 2466). Il Capo del corpo mistico, con tutte le sue membra vive e defunte, la Madonna e tutti i Santi intercedono insieme, per le membra deboli e peccatrici dello stesso corpo.

La Chiesa «dispensa» questo tesoro, in quanto essa non solo prega per i peccatori, ma i suoi capi con l’autorità ricevuta da Cristo applicano le soddisfazioni di Cristo e dei suoi discepoli, in favore di determinati membri della comunità. La possibilità di un tale uso del potere delle chiavi è caratteristica per il modo, in cui l’epoca tridentina concepisce l’economia della salvezza. Proprio quest’aspetto della dottrina «tridentina» sulle indulgenze è quello che attualmente provoca le riserve di parecchi teologi, i quali non vedono come esso sia sufficientemente fondato nella Scrittura e nella tradizione anteriore (Poschmann, Rahner).

L’acquisto delle indulgenze è legato a «determinate condizioni». Il sistema tridentino sottolinea con energia, come prima di queste condizioni, lo stato di grazia di chi vuole lucrare le indulgenze, poiché la pena temporale non può essere condonata finché la persona è in peccato mortale ed è soggetta alla pena eterna. Infatti, la netta distinzione tra la riconciliazione con Dio e la liberazione dal purgatorio, aveva anche una funzione apologetica, come difesa contro l’accusa (spesso ripetuta dai Riformatori) secondo cui la Chiesa darebbe un’amnistia dalle sanzioni divine, senza esigere la metanoia evangelica, favorendo così un lassismo legalistico. Lo zelo, con cui tale distinzione è inculcata, fece considerare la terminologia adoperata per secoli - per cui la Chiesa prometteva indistintamente il perdono dei peccati come frutto di certe opere indulgenziate - come impropria e bisognosa di ulteriore precisazione.

Altre condizioni per l’acquisto delle indulgenze sono certe opere buone (per lo più la recita di determinate formule), la cui misura fu progressivamente ridotta, tanto da acquistare un significato quasi unicamente simbolico. Tutte queste condizioni furono oggetto di una casistica dettagliata, prettamente giuridica, talvolta aberrante.

Per la comprensione del sistema tridentino delle indulgenze, bisogna tener conto di due distinzioni fondamentali.

La prima si riferisce all’indulgenza plenaria e parziale. L’indulgenza plenaria si ha, secondo i teologi dell’epoca, quando la Chiesa offre «tanto» dalle soddisfazioni di Cristo e dei Santi, «quanto» basta per supplire tutte le pene temporali dovute ai peccati già perdonati di una determinata persona. Di fronte a questa spiegazione, si potrebbe domandare, per quale ragione i fedeli formati in questa teologia cercano di acquistare varie indulgenze plenarie, dato che una di esse è sufficiente a cancellare tutte le pene. La risposta si ha nella distinzione tra il perdono della colpa e quello della pena. Le indulgenze liberano veramente da tutte le pene del purgatorio solamente se il penitente è libero da ogni affetto al peccato, anche veniale (cfr. Ench. Vat. 2506). Ora soltanto all’apice del progresso spirituale si può arrivare ad uno stato in cui uno è realmente libero da ogni affetto anche semideliberato al peccato veniale (per es., anche solo dalla tacita accettazione di certi difetti, come trascuratezza nei doveri di stato, mancanza di apertura verso il prossimo, vanità, ecc...). Quindi il fedele medio difficilmente può promettersi di aver ottenuto pienamente l’effetto di una indulgenza plenaria.

L’indulgenza parziale è stata interpretata per secoli come l’offerta di soddisfazioni, proporzionata ad una penitenza canonica che si estendesse per un determinato periodo (40 giorni, 200 giorni, ecc.). Proprio in questo punto era maggiormente visibile il legame tra l’istituzione delle indulgenze e una fase sorpassata della disciplina penitenziale: la Chiesa sostituiva una penitenza che di fatto essa non esigeva, che il penitente non intendeva fare, e il cui senso proprio era sconosciuto a tutti. Sentendo dire che una persona fervente riceveva l’offerta di soddisfazioni equivalente ad una penitenza patristica di 600 giorni per la recita di un’Ave Maria, si aveva l’impressione di irrealtà; il numero vertiginoso di giorni di penitenza che potevano essere sostituiti con le indulgenze raccolte in un solo giorno, toglievano la credibilità o all’efficacia della penitenza per affrettare l’entrata nella salvezza, o all’efficacia delle indulgenze... Quest’inconveniente è stato notevolmente diminuito con la riforma del 1967, che ha dato un nuovo senso all’indulgenza parziale, stabilendo che con essa si può ottenere una remissione di pena temporale, proporzionata al fervore del fedele e all’importanza dell’opera compiuta (Ench. Vat. n. 2495 s.).

Un’altra distinzione importante era quella introdotta ai tempi di Sisto IV e mantenuta ancora nel Codice del diritto canonico, tra le indulgenze in favore dei vivi e quelle applicate ai defunti.

Le prime si dicono concesse «a modo di una assoluzione» (o, più esattamente, a modo di una soluzione), in quanto la gerarchia eserciterebbe il suo potere, adoperando il tesoro della Chiesa in tale modo che, supposta la disciplina patristica, quest’intervento estinguerebbe dinanzi a Dio la necessità di fare la penitenza pubblica.

Le indulgenze in favore delle anime del purgatorio vengono invece definite «a modo di suffragio»: la struttura dell’intervento ecclesiastico si modella su quello delle preghiere, messe, opere buone, ecc., offerte dai singoli fedeli per i loro defunti: la Chiesa offre però il suo tesoro in favore dei defunti con un’efficacia molto superiore a quella che i suffragi dei singoli possono avere (DS 1406).

Si tratta dunque di un atto, che non è né l’intervento giuridico di una autorità che automaticamente ottiene il suo effetto, né l’intervento di un supplicante che, da parte sua, non potendo fare nulla, si appella unicamente alla commiserazione assolutamente gratuita di colui a cui s’indirizza. L’indulgenza a modo di suffragio sta a metà strada tra i due modelli. Da una parte, la Chiesa, con la sua autorità, può offrire una soddisfazione che oggettivamente è degna di essere accettata come espiazione; dall’altra, si tiene sempre conto dell’assoluta trascendenza di Dio, che è sempre libero di accettare il bene che per sua grazia è stato compiuto.

Questa distinzione sarà di grande importanza, per fare uscire la teoria delle indulgenze da un irrigidimento anacronistico.

Le indulgenze, oggi

Abbiamo designata la concezione classica delle indulgenze come segnata dalla mentalità tridentina. Ciò non vuole dire che essa sia stata canonizzata in modo irreformabile dal Concilio di Trento. Il Concilio definì soltanto la validità e l’utilità di questa istituzione (DS 1835). Nulla vieta che la concezione, difesa e diffusa nel contesto spirituale e intellettuale della controriforma, sia ulteriormente perfezionata, in conformità con il progresso, con cui il popolo di Dio tende incessantemente a penetrare sempre di più la verità rivelata (cfr. Dei Verbum, n. 8).

La difficoltà principale nella teoria classica sulle indulgenze, quale fu elaborata nel tardo medioevo e nell’era tridentina, è la netta separazione tra lo stato etico-religioso della persona e il debito della pena temporale.

Certamente è stato un progresso, rispetto ai brancolamenti dell’alto medioevo, l’aver messo chiaramente in evidenza che, finché un uomo si trova «in stato di peccato», non può essere liberato dalle pene, e la persona trasferita «in stato di grazia» può essere o non essere ancora rea di pene temporali. Era invece una deficienza descrivere lo «stato di grazia» come se fosse puramente uno stato ontologico, determinato solo dal possesso di una qualità «accidentale», e concepire l’immunità dalle pene temporali come se fosse puramente uno stato giuridico, determinato solo dalla soddisfazione data alla «giustizia vendicativa». L’orientamento personalistico della teologia attuale ha mostrato l’imperfezione di una tale concezione.

Da una parte, giustizia e peccato dipendono dall’orientamento attivo e personale del soggetto; perciò si può essere più o meno induriti nel peccato, e si può essere più o meno giusti, in quanto si aderisce più o meno intensamente e con maggiore o minore estensione ad un valore.

Dall’altra parte, anche il debito della pena temporale deve uscire dalla prospettiva puramente giuridica, in cui la teologia classica lo confinava. La teologia contemporanea trova l’intelligibilità del castigo e del premio soprattutto nell’orientamento personale dell’uomo. Una persona è rea di pene eterne, perché si è resa definitivamente incapace di aderire a Dio rifiutando di accettarlo come sommo valore e polo della vita personale. Una persona morta in pace con Dio deve essere ancora eventualmente purificata attraverso il «purgatorio», perché le sue disposizioni affettive non sono ancora tali da renderla capace di «riposare» senza riserve nell’unione con il Signore. Varie persone hanno gradi differenti di beatitudine nell’incontro con l’unico Dio, perché le loro disposizioni interne permettono loro una maggiore o minore gioia nell’incontro con la medesima pienezza divina.

In questa concezione, che dissipa radicalmente l’idea odiosa di un Dio che si vendica delle offese fatte a lui, diventa comprensibile, perché vi sono giusti che hanno un debito di pene temporali e altri che non lo hanno. Ciò dipende dal fatto che gli uni hanno sviluppato perfettamente la loro adesione a Dio, mentre gli altri, pur amando Dio sopra tutte le cose, non hanno ancora fatto maturare e radicare la loro opzione fondamentale in modo tale che superi tutte le riserve e penetri tutte le sfere anche marginali dell’esistenza personale.

Considerando il progresso nella giustizia (e quindi nel perdono) e la progressiva liberazione dalle pene temporali come l’aspetto positivo e negativo della medesima realtà, il linguaggio della Chiesa medievale, con cui prometteva a coloro che compivano le opere indulgenziate un perdono pieno, anzi pienissimo del peccato, non ci sembrerà più rudimentale ed improprio, ma vicino alla realtà concreta esistenziale.

Le opere penitenziali, come per es. un pellegrinaggio faticoso a Roma da qualche paese lontano, influiva sulla realtà interiore del penitente, in quanto i disagi, la solitudine, le preghiere e i canti, la visita dei santuari, le preghiere e la benedizione della Chiesa operavano in lui disposizioni più perfette, in modo tale che, accostandosi ai sacramenti al termine del suo pellegrinaggio, poteva ottenere per la grazia del sacramento una conversione totale, e quindi una remissione totale della colpa e della pena.

Le indulgenze in questa spiegazione aggiungono dunque all’influsso salutare (psicologico e soprannaturale) delle opere quello della Chiesa, che, aprendo il tesoro dei meriti di Cristo e dei Santi, ottiene all’indulgenziato una conversione più profonda, più fervorosa, e quindi, attraverso questa, una liberazione più perfetta dalle pene temporali.

Una tale concezione delle indulgenze non solamente non è in contrasto con i documenti del Magistero, ma anzi è positivamente incoraggiata dalle direttive recenti di Paolo VI.

Infatti il Papa, annunziando alla Curia Romana la riforma imminente delle indulgenze (attuata poi con la Costituzione «Indulgentiarum doctrina»), indica come innovazione principale che «la Chiesa intende venire incontro ai suoi figli non solo per aiutarli a soddisfare le pene dovute ai loro peccati, ma anche e soprattutto per spingerli ad un maggiore fervore di carità. Questo è stato il principio ispiratore della riforma» (AAS 59, 1967, 57). Quest’orientamento è stato sottolineato anche dalla S. Penitenzieria, la quale, nella nuova raccolta delle indulgenze, mette più volte in evidenza, come la scelta delle varie opere arricchite da indulgenze è stata guidata dal desiderio di sviluppare la carità dei fedeli (Enchiridion indulgentiarum, Libreria Editrice Vaticana 1968, pp. 29, 31, 33,36. 41).

Questa tendenza viene anche teoreticamente elaborata in un documento troppo poco conosciuto, in cui il Papa, ricordando il 750 anniversario delle indulgenze della «Porziuncola», spiega il senso delle indulgenze nella prospettiva della tendenza cristiana di riacquistare dopo il peccato la santità battesimale. La via verso questa santità è la conversione, la metanoia evangelica; le indulgenze sono un aiuto per procedere nella via della conversione progressiva. «Infatti, dice il Papa, le indulgenze non costituiscono un espediente facile per evitare la necessaria penitenza per i peccati, ma offrono piuttosto un conforto, che i singoli fedeli, umilmente consci della loro debolezza, trovano nel corpo mistico di Cristo, il quale coopera alla loro conversione con la carità, con l’esempio e con la preghiera» (lettera «Sacrosancta Portiunculae» del 14 luglio 1966: AAS 58, 1966, 631-634).

L’interpretazione delle indulgenze come liberazione dalla pena temporale operata non sostituendo ma promuovendo la libera e «pienissima» conversione del peccatore, non solo evita le allusioni oggi in¬comprensibili alla penitenza canonica praticata nella Chiesa patristica, ma entra meglio anche nel contesto dell’ecclesiologia conciliare.

Essa implica infatti una immagine della Chiesa, che non si atteggia a giudice che assolve il suddito, ma a madre che fomenta lo sviluppo del figlio. Certamente l’eliminazione delle categorie giuridiche non deve essere spinta fino al punto di ridurre l’efficacia delle indulgenze a quella dei «sacramentali» (l’acqua santa, le candele benedette, ecc.). Paolo VI ci mette esplicitamente in guardia contro tale esagerazione, quando ricorda che la Chiesa per le indulgenze «non soltanto prega, ma con intervento autoritativo dispensa ... il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi...» (Ench. Vat. 2479). Ma la distinzione classica tra l’indulgenza «ad modum absolutionis» e «ad modum suffragii» mostra che esiste una via di mezzo tra i due estremi: la spiegazione delle indulgenze, che abbiamo accennato, estende infatti la teoria, finora ristretta alle indulgenze in favore dei defunti, a tutte le altre.

* * *

Nella lettera scritta alle commissioni episcopali, in cui si preannunciava l’indizione dell’Anno Santo, il Papa raccomanda che le indulgenze da lucrarsi per il giubileo siano inserite «in un integrale processo di rinnovamento interiore e cioè di santificazione» (La Civiltà Cattolica, n. 2954, p. 162). Per seguire questa esortazione del Papa, ci aiuterà molto il ripensamento del concetto delle indulgenze qui indicato. Del resto, questo è l’unico modo in cui le indulgenze possono essere apprezzate (nel modo auspicato da Paolo VI, Ench. Vat. 2483), in una società che deprezza facilmente la religiosità rivolta prevalentemente al benessere individuale trascendentale, ma che ha bisogno del mistero della salvezza, in quanto esso costruisce la stessa esistenza personale e comunitaria, nel tempo e nell’eternità.