Dal ddl Cirinnà al Cirinnà bis. Dissimulare la questione delle adozioni è peggio: dall’articolo 14 al nuovo articolo 5, di Andrea Lonardo
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Riprendiamo sul nostro sito un breve testo di Andrea Lonardo. Per approfondimenti, vedi la sotto-sezione Famiglia, affettività e sessualità, omosessualità e gender nella sezione Carità, giustizia e annunzio. In particolare, cfr. Il ddl Cirinnà. Considerazioni giuridiche e non solo sulle unioni civili, di Andrea Lonardo.
Il Centro culturale Gli scritti (1/2/2016)
Nel ddl Cirinnà originario l’adozione di figli da parte di coppie omosessuali era esplicita. Così recitava il ddl [disegno di legge] originario all’art. 14:
«(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento)
- I figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.
- Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.
- In caso di separazione delle parti dell'unione civile, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile».
Il “merito” della formulazione originaria era quello di mostrare apertamente che i proponenti la legge ritenevano la possibilità di “adottare” figli requisito essenziale delle unioni civili. Ritenevano cioè essenziale permettere che un bambino abbia due “padri” e nessuna madre. A loro dire, una nazione che non lo permettesse non sarebbe né civile, né moderna.
La nuova formulazione, invece, è assolutamente oscura per i non addetti ai lavori: sceglie il linguaggio giuridico per esperti, inaccessibile al comune cittadino. Recita così:
«Art. 5. [ADOZIONE]
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)
1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola “coniuge” sono inserite le parole “o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”».
Per capire cosa si intende affermare si deve cercare l’articolo in questione che dice:
«Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
- 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
- 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
- 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
- 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare (51).
(51) Articolo così sostituito dall'art. 25, L. 28 marzo 2001, n. 149. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del primo comma, non consentiva al giudice competente di ridurre, in presenza di validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età a diciotto anni».
Se si montano i due pezzi – i ddl art. 5 e il testo riguardante le coppie precedentemente ammesse all’adozione (un uomo e una donna)- si ottiene:
«44. 1. I minori possono essere adottati:
- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge
- c) ecc. ecc.».
Cosa si afferma allora? La Cirinnà bis propone che qualsiasi figlio di una persona sia adottabile anche dal partner dell’unione civile. Ora come può un uomo single avere concretamente un figlio di modo che poi il suo partner lo adotti, una volta che la legge fosse approvata?
La risposta è semplice: se un maschio tramite i propri spermatozoi inseminati in un ovulo, poi impiantato in un utero affittato per una maternità surrogata, ottiene un figlio, ecco che quel figlio può divenire, secondo la Cirinnà bis, figlio anche del compagno omosessuale.
Secondo la strategia che le unioni civili potrebbero intenzionalmente porre in atto col beneplacito della legge, quel figlio potrà essere adottato dal compagno dell’uomo solo perché alla vera madre che lo ha portati in grembo è stato previamente imposto di rinunciare a qualsiasi diritto sul figlio stesso.
L’adozione non riguarda, infatti, partner eterosessuali cui morisse la moglie e divenissero poi omosessuali. Non riguarderebbero nemmeno semplicemente unioni che chiederebbero di usufruire del normale iter – spesso lungo anni e anni – tramite il quale una coppia chiede in adozione un figlio già nato e abbandonato, spesso in un paese straniero povero.
L’adozione di cui qui si tratta è quella della “fabbricazione” di un figlio con una donna esterna alla coppia – nel caso di un’unione composta da due maschi – che diverrebbe poi figlio dei due uomini dello stesso sesso, ritrovandosi ad avere due padri e perdendo il diritto ad avere una madre.
È evidente che il ddl Cirinnà bis non sposta una virgola rispetto al ddl Cirinnà: concederebbe, se approvato, che per legge ci siano bambini fatti nascere apposta per essere presi in consegna da due uomini.
Nel ddl Cirinnà bis non c’è nessun ammorbidimento sulla questione delle adozioni, il ddl Cirinnà non è assolutamente, come vorrebbero alcuni, estremamente prudente. La modifica nella lettera del testo è solo un aggiustamento linguistico che nasconde la realtà.
Anzi, a ben vedere, la versione bis è ancora più devastante della prima. Infatti, l’adozione a cui mira il ddl Cirinnà bis non è più quella generale e “normale”, ma quella prevista “in casi particolari” dall’art. 44.
Ora, è bene sottolineare che questa disposizione è stata originariamente approvata dal Parlamento solo per rimediare a casi difficili, di bambini monogenitoriali, orfani di entrambi i genitori o bambini abbandonati portatori di handicap; proprio per far fronte a queste situazioni più drammatiche di abbandono, il legislatore si è spinto a forzare le regole generali dell’adozione, basate sull’idea, basilare nel nostro ordinamento, che quest’ultima debba ricalcare il rapporto che esiste in natura tra genitori e figli, con regole consistenti: nella diversità di sesso dei genitori, nella loro unione matrimoniale, in un’adeguata differenza di età, ecc. Dunque, l’adozione speciale dell’art. 44 deve avere finalità sociale, di solidarietà e salvataggio estremo di casi critici, altrimenti non diversamente gestibili.
Ebbene, la gravissima distorsione creata dal Cirinnà bis è che la forzatura delle regole dell’adozione “naturale” non avviene più per un interesse di un minore in situazione difficile: qui il bambino diventa un prodotto commerciale che si acquista da qualche parte e che si vuole legittimare come figlio, come un giocattolo.
Nel chirurgico intervento parlamentare, le lettere a, c e d dell’art. 44 rimangono uguali: il bambino orfano handicappato alle unioni civili non interessa?
Inoltre, lo stesso dispositivo legislativo si contraddice da solo, come avviene in tutti i dispositivi ideologici. Se da un lato concede la possibilità di adottare un bambino concepito con maternità surrogata, lo concederebbe a chi fosse "impegnato" con un legame che è per sua natura light poiché prevede che l'unione civile possa essere sciolta senza l'iter di separazione e divorzio necessaria per il matrimonio: il bambino, insomma, diverrebbe figlio di entrambi, ma allo Stato non interesserebbe minimamente che i due lo educhino poi insieme e non difenderebbe così in alcun modo il supremo bene del figlio, poiché sarebbe impegnato a sostenere la libertà dei due contraenti dal vincolo stesso dell'unione civile, poiché essi la potrebbero istituire e sciogliere a loro piacimento, a differenza del matrimonio.
Preferisco allora mille volte il confronto leale con un esponente LGBT che dichiara esplicitamente di ritenere che una legge che preveda qualsiasi diritto per le unioni, ma non l’adozione, non gli interessa, perché egli vuole che sia possibile diventare genitori omogenitoriali.
Ciò che è veramente offensivo del lavoro degli estensori del ddl Cirinnà bis e dei politici che la sostengono è il trattare noi del popolo come se fossimo dei bambini. Fingono di venire incontro alle richieste di tanti, ma in realtà ci ingannano, senza avere il coraggio di dichiarare quale sarà la situazione che si verrà a creare una volta accettato il disegno di legge. Questo modo di procedere è un’operazione mistificante. La cosa peggiore che possa fare un uomo è ingannare: ancor più ciò vale per un uomo politico, per un rappresentante del popolo. Chi inganna non sarà più creduto.
Se ritengono che l’adozione di bambini da parte di unioni omosessuali debba diventare legittima che lo dichiarino apertamente - dove, lo ripetiamo, per adozione non si intende l'adozione di minori, la cosiddetta adozione legittimante, che resta esclusa, bensì la possibilità di adottare il figlio dell'altra parte ottenuto non si sa bene come (la cosiddetta stepchild adoption). Quale che sia la via di tale ottenimento ciò è certo è che o il padre o la madre sono realmente esistenti dato che il bambino non è orfano, ma sono stati "occultati".
Se si dichiarasse apertamente l'intenzione dei proponenti il ddl forse si giungerebbe ad un referendum e sarebbe la popolazione a decidere se tale possibilità debba essere introdotta nella nazione o meno. Sarebbe la popolazione a dire se per ognuno di noi è indifferente a che un bambino abbia o non abbia un padre ed una madre. Ma che un cambiamento così decisivo sia introdotto con una legge che si dichiara essere interessata semplicemente ai giusti diritti delle coppie omosessuali è una presa per i fondelli.
Noi voteremmo contro, mentre saremmo a favore dei veri diritti delle unioni civili. Voteremmo contro perché, a partire dagli studi psicologi e dalla nostra esperienza, riteniamo che i bambini non siano stupidi e sappiano bene chi è il loro papà, chi è il compagno del loro papà e che esiste una mamma che è da qualche parte del mondo anche se sarà forse loro impossibile incontrarla anche una volta sola nella vita.
Non possiamo negare l’inconscio dei bambini. La follia di una legge che voglia imporre la “nominazione” di due persone sotto la stessa dicitura di “papà” consiste proprio nella negazione dell’inconscio, nella mistificazione di ciò che è.
Non è accettabile che un cambiamento così grande sia introdotto senza neanche dichiarare il fatto che lo si sta introducendo, poiché lo si sta introducendo sotto il paravento di legittimi diritti di eredità, di successione, abitativi o alimentari.
Essere presi in giro su di un tema così importante questo no, questo non lo possiamo accettare, di questo non ci dimenticheremo. Non possiamo accettarlo non perché si ledono nostri diritti, non perché siamo offesi nella nostra dignità e trattati come ragazzini: non possiamo accettarlo perché si lede il diritto dei bambini ad avere un padre ed una madre, senza nemmeno discuterne.
Qualora personalità politiche disprezzassero e offendessero la dignità del popolo italiano, trattandolo come se fosse composti da deficienti su di un tema così importante, sappiano che questo fatto segnerà irrevocabilmente il giudizio degli italiani consapevoli di essere stati presi in giro su di una questione essenziale nella nostra storia e nella stessa nostra Costituzione repubblicana.