Lo Ius primae noctis non è mai esistito. Breve nota da Wikipedia, da R. Pernoud e da P. Fiorelli
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Riprendiamo sul nostro sito tre brevi testi. Il primo è l’introduzione della voce Ius primae noctis su Wikipedia del 16/2/2013, il secondo è tratto da R. Pernoud, Luce del Medioevo, Gribaudi, Milano, 2007, pp. 51-52, il terzo da Enciclopedia Cattolica», vol. VII, coll. 526-527. Per articoli sulla Storia della Chiesa vedi le sezioni Storia e filosofia e Roma e le sue basiliche.
Il Centro culturale Gli scritti (16/2/2013)
1/ da Wikipedia (versione del 16/2/2013)
L'espressione Ius primae noctis (dal latino, letteralmente diritto della prima notte) indicherebbe il diritto di un signore feudale di trascorrere, in occasione del matrimonio di un proprio servo della gleba, la prima notte di nozze con la sposa. È talvolta indicato impropriamente con l'espressione francese Droit du seigneur, letteralmente diritto del signore, che faceva in realtà riferimento ad una ampia gamma di diritti riconducibili al signore feudatario, inclusa la caccia, le tasse, l'agricoltura.
Tuttavia, sebbene tale diritto sia testimoniato in alcune culture antiche (mesopotamica, tibetana), non vi sono testimonianze di una sua diffusione nell'Europa medievale. In particolare nelle fonti storiche non ne sono rintracciabili direttive né da parte delle autorità laiche (re, imperatori), né da parte di quelle ecclesiastiche. Questo ha portato la maggior parte degli storici contemporanei a ritenere lo Ius primae noctis come un mito moderno relativo all'epoca medievale, sviluppatosi a partire dall'illuminismo. [...]
2/ da Régine Pernoud, Luce del Medioevo, Gribaudi, Milano, 2007, p. 52
[...] [Esisteva nell’alto medioevo] l’interdizione di contrarre matrimonio con persona estranea al feudo, che da ciò si troverebbe indebolito o, come si diceva, «ridotto»; ma la Chiesa non smise di protestare contro questa violazione dei diritti familiari, che infatti dal X secolo in poi andò attenuandosi; si stabilì in sua vece l’usanza di reclamare un’indennità peculiare dal servo che lasciava il feudo per sposarsi in un altro e nacque il famoso «diritto signorile» sul quale si sono dette tante sciocchezze: era soltanto il diritto ad autorizzare il matrimonio dei propri servi; ma siccome nel Medioevo tutto si traduceva in una cerimonia, tale diritto diede luogo a gesti simbolici di cui si è esagerata la portata: come per esempio posare la mano o la gamba sul letto coniugale, da cui l’impiego di particolari termini giuridici che hanno suscitato astiose interpretazioni completamente erronee. [...]
3/ da Piero Fiorelli, Ius primae noctis, Enciclopedia Cattolica», vol. VII, coll. 526-527
Che nel medioevo, particolarmente nei secc. dall’XI al XIII, ma anche molto prima e molto dopo, i signori feudali avessero ed esercitassero un diritto di trascorrere con le mogli dei loro sudditi la prima notte di matrimonio (ius primae noctis o più crudamente ius cunnatici), è un’opinione non ben fondata, che il fantasioso storico scozzese Ettore Boece (1526) mise per primo in circolazione, e che poi, accolta da scrittori anche seri, fu diffusa oltre i limiti dell’onesto da un’abbondante e per lo più scadente letteratura.
A cominciare da Girolamo Muzio (1553), che riferiva tradizioni al suo dire non remote, s’è creduto da qualcuno all’esistenza di tale diritto anche in terra italiana, e si sono interpretate come allusive ad esso alcune carte e narrazioni di varie regioni ed età, venete, piemontesi, meridionali, dal sec. XII in poi.
Quanto di vero e quanto d’arbitrario sia contenuto in quel che si racconta dello ius primae noctis, non si può stabilire se non distinguendo. Un costume di far deflorare la sposa da un personaggio autorevole della sua tribù, o della stessa sua famiglia, è attestato presso popoli primitivi, e le sue origini sono variamente spiegate dagli etnologi. E non è meno sicuro che abusi senza nome, in luoghi e tempi disparati, furon perpetrati da feudatari in danno delle spose dei loro sudditi. Non è invece provato che quel costume pagano si continuasse presso i popoli cristiani del medioevo, né che quegli abusi feudali assurgessero in alcun luogo o tempo a vero e proprio diritto. Provato è soltanto che molti signori feudali, in Italia e fuori, imposero ai loro sudditi tasse matrimoniali, da pagarsi dove una volta tanto, dove a determinate scadenze (anno, settimana) per tutta la durata del matrimonio [...]
Le droit du Seigneur, di Vasiliy Polenov, 1874