N.B. Il presente testo informativo è nato al solo scopo di rendere più facilmente reperibili informazioni necessarie a persone che vogliano accedere al processo di nullità matrimoniale.Volutamente il testo non entra nel merito delle motivazioni e del senso della nullità, perché, per questo, esistono documenti del Magistero ecclesiale, oltre a testi di commento e approfondimento teologico, morale e canonico. Come è evidente e come il nostro testo indica esplicitamente ogni sacerdote è naturalmente a disposizione per colloqui personali in merito alla questione dei motivi e del significato della nullità matrimoniale ed ogni Diocesi ha persone competenti per gli approfondimenti successivi. Il testo è aggiornato al marzo 2004.
Verificatasi, in prima ipotesi, con un sacerdote della parrocchia la
fondatezza dell'ipotesi di un caso di nullità matrimoniale, qual è l'iter normale
da percorrere dall'inizio alla fine?
Dal momento che le cause che rendono nullo il matrimonio possono a volte non essere palesi,
credo sia importante invitare le persone che hanno situazioni matrimoniali irregolari a porre
all'attenzione della Chiesa il discernimento sulla loro vicenda coniugale. Ciò
sarà più facile quando eventuali motivi di nullità siano palesi, anche se
da dimostrare e verificare, e quindi noi stessi sacerdoti in grado di farne un primo
discernimento; sarà invece più difficile quando ad una prima lettura di una
vicenda coniugale sembri che il matrimonio sia valido. Non essendo noi sacerdoti dei tecnici
del diritto processuale matrimoniale, al di là anche di eventuali studi che sono poi
cosa diversa dall'agire concretamente “sul campo”, è bene anche in questi
casi, senza mai illudere la gente, ma semplicemente come atto doveroso verso la loro coscienza,
comunque invitarli a prendere in considerazione tale doverosità.
A chi rivolgersi, in Vicariato, per il primo passo da compiere?
Bisogna intanto precisare che ogni Regione Ecclesiastica ha il suo Tribunale competente per le
cause di nullità matrimoniale. Questo significa che qui a Roma si potranno fare le cause
di quei matrimoni celebrati nel Lazio o quando la parte convenuta (ossia l'altro coniuge)
risiede nel Lazio.
Il referente in Vicariato è la Cancelleria Generale del Tribunale di Prima Istanza, al
terzo piano, nella persona del cancelliere generale, Don Luca Maffione (0669893754). La
cancelleria è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00
alle 13.00.
Quindi, ravvisato un possibile caso, possiamo inviare la persona interessata in Tribunale:
sarà il cancelliere generale ad ascoltarla e ad indicarle i passi da compiere.
Poiché normalmente il Cancelliere generale invia le persone ad un centro di consulenza,
forse conviene a questo punto mandare direttamente le persone a tale centro di consulenza.
Diverso è il caso invece in cui noi stessi siamo certi dell'esistenza dei presupposti
per introdurre la causa: in tal caso si inviti la persona interessata
Con questi documenti si può mandare la persona in Tribunale nella
Cancelleria generale: si provvederà a fare una consulenza con un avvocato del
Tribunale.
Tutti questi documenti saranno comunque richiesti anche quando la persona andrà a fare
la consulenza presso un centro.
Esiste un centro di consulenza e consiglio per approfondire la fondatezza
di nullità, prima di imbarcarsi nella causa?
Dopo aver parlato con una persona, possiamo indirizzarla al Centro di assistenza legale
ASSOCIAZIONE FAMIGLIA INSIEME c/o Basilica SS.Cosma e Damiano, Via in Mirando 1 – 00186
Roma, tel/fax 06.6788403. Su appuntamento (venerdì pomeriggio e sabato mattina) si
può fare una consulenza. Detto centro è in collegamento con il Tribunale:
significa che se ravvisano gli estremi per una causa di nullità aprono un fascicolo,
raccolgono i documenti necessari ed inviano il tutto in Tribunale. Le persone verranno poi
contattate dal Tribunale.
È necessario trovare un avvocato e come lo si può
trovare?
Per introdurre una causa di nullità matrimoniale è necessario avvalersi di un
avvocato. Non può essere un semplice avvocato, ma deve trattarsi di un Avvocato
Rotale.
A questo punto due sono le strade che si possono seguire:
Cos'è un avvocato d'ufficio?
Quando si parla di avvocato di ufficio per lo più si fa riferimento al Patrono Stabile
di cui sopra, quindi un avvocato del Tribunale che non deve essere pagato.
In che maniera sarà informata l'altra parte ed in quale maniera
sarà richiesta la sua collaborazione?
Normalmente sarà l'avvocato a contattare l'altra parte: dal momento che il processo mira
a ricercare la verità, è utile ascoltare entrambi i coniugi prima di introdurre
la causa. Se poi le parti hanno un buon rapporto tra di loro, potrà farlo la stessa
persona che introduce la causa, e sarebbe opportuno per evitare che arrivi all'altra parte una
“fredda” telefonata di un avvocato.
Il processo comunque si fa a prescindere dalla collaborazione dell'altro coniuge il quale
potrà decidere anche di non partecipare alla causa, così come potrebbe decidere
di costituirsi in giudizio con un proprio avvocato.
È necessario individuare dei testimoni?
Certo, perché il processo si base su un'istruttoria. Possono essere ovviamente anche i
famigliari, normalmente anzi i genitori vengono comunque citati dal Tribunale. Ne servono 4 o 5
ma comunque dipende dalla causa. L'importante è che siano persone informate delle
vicende prenuziali e coniugali, e che non siano di “tempo sospetto”, cioè
persone informate dei fatti solo in occasione della causa da fare.
Quali sono i gradi per cui deve passare il processo?
Sono due: dopo la sentenza di primo grado affermativa, la causa andrà d'ufficio in
Appello dove altri tre giudici esamineranno gli atti processuali. Se confermeranno la sentenza
di primo grado il matrimonio è dichiarato nullo e le parti potranno risposarsi anche in
chiesa. Se in Appello ci fosse una sentenza Negativa, allora ci sarà bisogno di un terzo
grado di giudizio che si svolgerà presso il Tribunale della Rota Romana, in Piazza della
Cancelleria.
Quanto tempo può durare?
Considerando che comunque ogni causa è un caso a parte, tra primo e secondo grado ci
vogliono circa tre anni. Ma può accadere che passi anche più tempo.
Quanto costa un processo e quali sono i motivi della spesa?
Cosa deve fare chi non ha possibilità economiche?
Innanzitutto c'è un contributo obbligatorio imposto dalla CEI nella misura di 450 euro
per la parte attrice, cioè colei che inizia il processo; se però anche l'altra
parte vuole costituirsi in giudizio con un proprio avvocato, dovrà pagare 225 euro,
altrimenti nulla.
Chi abbia scelto di avvalersi di un Patrono Stabile a questo punto non avrà altre
spese.
Chi invece abbia scelto un Patrono di fiducia, dovrà dare all'avvocato un onorario
stabilito dai Giudici nella sentenza e che sempre dalla CEI è fissato da un minimo di
1330 euro ad un massimo di 2660, onorario non comprensivo dell'IVA. A tale onorario possono
eventualmente aggiungersi spese documentate sostenute dall'avvocato e la cui entità
è sempre decisa dal Collegio giudicante in sede di decisione della causa. C'è da
dire che molti avvocati al di là dell'onorario, e del minimo tra l'altro, non richiedono
altro, per cui la causa si può fare con un costo totale di 1780 euro (costituzione in
giudizio + onorario dell'avvocato).
Le cifre di cui sopra riguardano entrambi i gradi di giudizio (il primo e l'appello), non
l'eventuale terzo grado però. Ugualmente non riguardano l'eventuale procedimento di
delibazione presso la Corte d'Appello dello stato italiano (ossia quel procedimento con il
quale si fa riconoscere la sentenza civile dalla giustizia civile italiana).
Qualora infine una persona (che abbia scelto il Patrono Stabile) non possa sostenere neanche
la spesa dei 450 euro per costituirsi in giudizio potrà fare richiesta (con
documentazione) per essere esonerata da ogni spesa.
Il processo è pubblico?
Assolutamente no, il processo è segreto. Significa che nessuno potrà avere
accesso agli atti di causa se non le parti interessate tramite gli avvocati; all'udienza non
può assistere nessuno se non l'avvocato. Tutti gli operatori del Tribunale hanno
l'obbligo di segretezza sulle cause matrimoniali.
A cosa servono le informazioni sulle persone che il Tribunale richiede
alle Parrocchie?
Nelle nostre cause di nullità matrimoniale gran parte della causa si basa sulla
credibilità delle parti e dei testimoni: per questo motivo, oltre al giuramento che essi
prestano di dire la verità, è utile per i Giudici avere notizie sulla
credibilità di dette persone dai loro rispettivi Parroci. Quando si prendono le
generalità all'inizio dell'udienza si chiede pertanto alle persone se sono credenti e
praticanti ed il nome della parrocchia dove sono conosciute. Sulla base delle loro indicazioni
poi il Tribunale invia una lettera al Parroco. Certo, spesso sono persone che non frequentano o
pur frequentando non sono tuttavia conosciute dal presbiterio parrocchiale né
personalmente né per interposta persona: non fa niente, comunque laddove siano
conosciute è importante avere un giudizio su di loro dal Parroco e quindi sapere quanto
ci si possa fidare della loro onestà e sincerità.
La sentenza di nullità modifica lo stato giuridico dei figli
già nati?
Assolutamente no, i figli non perderanno alcun diritto (ereditario o altro). È come se
per essi il matrimonio dei loro genitori sia comunque valido.
Dopo la sentenza di nullità ecclesiastica è necessario fare
anche il divorzio civile?
C'è da premettere intanto che per introdurre una causa è necessario che i coniugi
non vivano più sotto lo stesso tetto, che ci sia dunque almeno la separazione di fatto.
Non è pertanto necessaria la separazione legale.
Se alla fine del processo canonico le parti ancora non hanno il divorzio civile, ma solo una
separazione di fatto o separazione legale, con il procedimento di delibazione possono chiedere
allo stato italiano di riconoscere la nostra sentenza ecclesiastica. Sarà la Corte
d'Appello ad occuparsi del procedimento: se la sentenza viene delibata, i coniugi verranno
considerati come mai sposati anche per lo stato italiano.
Ovviamente se c'è il divorzio prima della sentenza ecclesiastica non occorre fare la
delibazione.
Cosa accade riguardo agli impegni economici stabiliti dalla separazione
legale dovuti da un coniuge all'altro?
La materia è alquanto complessa. Ritengo sia utile sapere che intanto gli obblighi
economici verso i figli non vengono intaccati in alcun modo.
Se tra i coniugi già c'è stata sentenza di divorzio, la causa di nullità
non tocca ugualmente gli aspetti patrimoniali già decisi in via definitiva dal giudice
civile.
Se tra le parti c'è solo la separazione in tal caso una sentenza di nullità
potrebbe travolgere gli impegni economici civili dovuti da un coniuge all'altro: dico potrebbe
perché non è una cosa automatica, di volta in volta sarà la Corta
d'Appello (civile) a decidere sulla questione, ma in molti casi accade. Per questo spesso
avviene che ci sono persone che fanno la causa solo per non dover più pagare gli
alimenti al coniuge (per lo più si tratta della moglie). Per il diritto la motivazione
per la quale si adisce il Tribunale canonico è irrilevante, anche se moralmente non
condivisibile: in altre parole se un matrimonio è nullo lo sarà a prescindere
dalla motivazione anche moralmente illecita di chi abbia introdotto una causa. Rimane tuttavia
importante la motivazione per cui si fa la causa (ed infatti il Giudice pone sempre questa
domanda alle parti) per valutare la credibilità delle parti e dei testimoni. Per questo
motivo sarà senz'altro utile anche per la Chiesa l'approvazione di un progetto di legge
di cui si discute in Parlamento per giungere ad un testo che colmi il vuoto legislativo.